Come visto nel precedente articolo, la legge sul diritto d’autore riserva in via esclusiva alla SIAE l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale, interponendo la medesima società tra l’autore e la sua opera, o meglio i diritti ad essa connessi, per garantire la dovuta tutela sotto ogni profilo oltre a svolgere la funzione di archivio precedentemente meglio descritta.
Occorre una precisazione, sicuramente nota a voi lettori: la SIAE è la società del diritto d’autore sotto ogni profilo dello stesso e, quindi, di ogni arte dovendo considerare la musica una parte del tutto.
Proprio per far fronte a tale varietà di esigenze, la stessa SIAE al suo interno è divisa in diverse sezioni tra cui, ovviamente, quella che qui più ci interessa, la sezione Musica.
Già da quanto sin qui trattato si può comprendere la complessità e la difficoltà di gestione della tutela di tal sorta di diritti rendendosi necessarie ulteriori sottodivisioni al fine di cercare un’accurata cura e considerazione degli stessi.
All’interno della sezione musica, infatti, la SIAE amministra i diritti concernenti le opere musicali, con o senza testo letterario sia di genere classico sia di genere leggero (per questo motivo gli interpreti che effettuano un programma musicale con esecuzioni dal vivo sono tenuti a compilare il noto modello 107/OR, meglio conosciuto come borderau).
Per quanto riguarda le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette, le riviste musicali, affidate alla tutela delle Sezioni “Lirica” e “DOR” (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive), la Sezione Musica tutela anche i cosiddetti “brani staccati”, utilizzati autonomamente rispetto alle opere drammatico-musicali nella loro versione integrale.
A tal proposito, particolare rilevanza assume l’amministrazione della sezione Musica dei diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione meccanica delle opere.
Non rientrano invece nell’amministrazione di detta Sezione altri tipi di diritti, come quelli di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione.
Quanto riportato nell’articolo precedente di questa rubrica, ora acquisisce corpo e maggior significato giustificando così quanto statuito e riconosciuto anche a livello giuridico e legale in merito al ruolo attribuito alla SIAE.
Invero, è proprio per l’esigenza di quell’interesse generale, e, dunque, pubblico, di fornire adeguata protezione al diritto d’autore e ad altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto la rilevanza di tale funzione da non poterla affidare alle cura private e privatistiche e di dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia civili sia penali.
È proprio secondo questo principio che chiunque utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla SIAE – Sezione Musica è obbligato ad ottenerne la preventiva autorizzazione rendendo l’utilizzazione abusiva delle opere un reato penalmente perseguibile e perseguito.
Inoltre, è doveroso tenere presente come tal sorta di tutela offerta dalla SIAE si estende anche oltre i confini nazionali grazie ai contratti di reciproca rappresentanza che la SIAE stessa ha stretto con le Società d’Autori di altri Paesi esteri.
Infatti, è proprio in conformità a tali accordi che intercorrono tra le Società di autori consociate nella Confedération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) – confederazione di natura privatistica a cui prendono parte un elevato numero di associazioni di tutti i Paesi del mondo – che ogni associazione di carattere simile alla SIAE ha il solo ed importante scopo di svolgere i propri compiti volti alla tutela del diritto d’autore.
Pertanto, sulla base di quanto appena descritto ogni Paese estero in base a proprie normative, regole e tariffe, provvede ad amministrare nel proprio territorio anche il repertorio tutelato dalla medesima SIAE assimilando gli associati SIAE ai propri.
A tal fine, la SIAE ha predisposto numerose delegazioni o agenzie in detti Paesi volte proprio ad effettuare quell’attività di intermediazione appena descritta oltre a quella di coordinamento tra la propria normativa e l’adeguata tutela.
Infine, un accenno va fatto per il contrassegno, comunemente detto “bollino” che viene, o meglio deve essere applicato sul supporto stesso che contiene l’opera oltre che sul prodotto stesso.
La funzione di tale apposizione è da ricercarsi nell’ulteriore garanzia che si è ritenuto dover fornire sia a chi crea il prodotto sia al consumatore e alle autorità nazionali in merito alla legalità delle copie interessate.
Numerose norme interessano tale aspetto, ma per ora si ritiene sufficiente evidenziare lo scopo attribuito ed attribuibile a tale “bollino” quale quello di reprimere e sanzionare comportamenti illeciti quali la duplicazione abusiva, oltre alla distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale di prodotti non contrassegnati in tal modo per trarne profitto.
A riguardo di tale contrassegno e alla sua apposizione, ultimamente sono state sollevate alcune problematiche e perplessità i cui sviluppi a livello legale, procedurale nonché commerciale, non sono ancora propriamente definiti, ma daranno sicuramente di che discutere.
Chitarra Acustica, 9/2012, p. 12Come visto nel precedente articolo, la legge sul diritto d’autore riserva in via esclusiva alla SIAE l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale, interponendo la medesima società tra l’autore e la sua opera, o meglio i diritti ad essa connessi, per garantire la dovuta tutela sotto ogni profilo oltre a svolgere la funzione di archivio precedentemente meglio descritta.
Occorre una precisazione, sicuramente nota a voi lettori: la SIAE è la società del diritto d’autore sotto ogni profilo dello stesso e, quindi, di ogni arte dovendo considerare la musica una parte del tutto.
Proprio per far fronte a tale varietà di esigenze, la stessa SIAE al suo interno è divisa in diverse sezioni tra cui, ovviamente, quella che qui più ci interessa, la sezione Musica.
Già da quanto sin qui trattato si può comprendere la complessità e la difficoltà di gestione della tutela di tal sorta di diritti rendendosi necessarie ulteriori sottodivisioni al fine di cercare un’accurata cura e considerazione degli stessi.
All’interno della sezione musica, infatti, la SIAE amministra i diritti concernenti le opere musicali, con o senza testo letterario sia di genere classico sia di genere leggero (per questo motivo gli interpreti che effettuano un programma musicale con esecuzioni dal vivo sono tenuti a compilare il noto modello 107/OR, meglio conosciuto come borderau).
Per quanto riguarda le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette, le riviste musicali, affidate alla tutela delle Sezioni “Lirica” e “DOR” (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive), la Sezione Musica tutela anche i cosiddetti “brani staccati”, utilizzati autonomamente rispetto alle opere drammatico-musicali nella loro versione integrale.
A tal proposito, particolare rilevanza assume l’amministrazione della sezione Musica dei diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione meccanica delle opere.
Non rientrano invece nell’amministrazione di detta Sezione altri tipi di diritti, come quelli di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione.
Quanto riportato nell’articolo precedente di questa rubrica, ora acquisisce corpo e maggior significato giustificando così quanto statuito e riconosciuto anche a livello giuridico e legale in merito al ruolo attribuito alla SIAE.
Invero, è proprio per l’esigenza di quell’interesse generale, e, dunque, pubblico, di fornire adeguata protezione al diritto d’autore e ad altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto la rilevanza di tale funzione da non poterla affidare alle cura private e privatistiche e di dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia civili sia penali.
È proprio secondo questo principio che chiunque utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla SIAE – Sezione Musica è obbligato ad ottenerne la preventiva autorizzazione rendendo l’utilizzazione abusiva delle opere un reato penalmente perseguibile e perseguito.
Inoltre, è doveroso tenere presente come tal sorta di tutela offerta dalla SIAE si estende anche oltre i confini nazionali grazie ai contratti di reciproca rappresentanza che la SIAE stessa ha stretto con le Società d’Autori di altri Paesi esteri.
Infatti, è proprio in conformità a tali accordi che intercorrono tra le Società di autori consociate nella Confedération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) – confederazione di natura privatistica a cui prendono parte un elevato numero di associazioni di tutti i Paesi del mondo – che ogni associazione di carattere simile alla SIAE ha il solo ed importante scopo di svolgere i propri compiti volti alla tutela del diritto d’autore.
Pertanto, sulla base di quanto appena descritto ogni Paese estero in base a proprie normative, regole e tariffe, provvede ad amministrare nel proprio territorio anche il repertorio tutelato dalla medesima SIAE assimilando gli associati SIAE ai propri.
A tal fine, la SIAE ha predisposto numerose delegazioni o agenzie in detti Paesi volte proprio ad effettuare quell’attività di intermediazione appena descritta oltre a quella di coordinamento tra la propria normativa e l’adeguata tutela.
Infine, un accenno va fatto per il contrassegno, comunemente detto “bollino” che viene, o meglio deve essere applicato sul supporto stesso che contiene l’opera oltre che sul prodotto stesso.
La funzione di tale apposizione è da ricercarsi nell’ulteriore garanzia che si è ritenuto dover fornire sia a chi crea il prodotto sia al consumatore e alle autorità nazionali in merito alla legalità delle copie interessate.
Numerose norme interessano tale aspetto, ma per ora si ritiene sufficiente evidenziare lo scopo attribuito ed attribuibile a tale “bollino” quale quello di reprimere e sanzionare comportamenti illeciti quali la duplicazione abusiva, oltre alla distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale di prodotti non contrassegnati in tal modo per trarne profitto.
A riguardo di tale contrassegno e alla sua apposizione, ultimamente sono state sollevate alcune problematiche e perplessità i cui sviluppi a livello legale, procedurale nonché commerciale, non sono ancora propriamente definiti, ma daranno sicuramente di che discutere.