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La Società Italiana degli Autori ed Editori e il suo contrassegno La Società Italiana degli Autori ed Editori e il suo contrassegno

Come visto nel precedente articolo, la legge sul diritto d’autore riserva in via esclusiva alla SIAE l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale, interponendo la medesima società tra l’autore e la sua opera, o meglio i diritti ad essa connessi, per garantire la dovuta tutela sotto ogni profilo oltre a svolgere la funzione di archivio precedentemente meglio descritta.

Il logo SIAE
Occorre una precisazione, sicuramente nota a voi lettori: la SIAE è la società del diritto d’autore sotto ogni profilo dello stesso e, quindi, di ogni arte dovendo considerare la musica una parte del tutto.
Proprio per far fronte a tale varietà di esigenze, la stessa SIAE al suo interno è divisa in diverse sezioni tra cui, ovviamente, quella che qui più ci interessa, la sezione Musica.
Già da quanto sin qui trattato si può comprendere la complessità e la difficoltà di gestione della tutela di tal sorta di diritti rendendosi necessarie ulteriori sottodivisioni al fine di cercare un’accurata cura e considerazione degli stessi.
All’interno della sezione musica, infatti, la SIAE amministra i diritti concernenti le opere musicali, con o senza testo letterario sia di genere classico sia di genere leggero (per questo motivo gli interpreti che effettuano un programma musicale con esecuzioni dal vivo sono tenuti a compilare il noto modello 107/OR, meglio conosciuto come borderau).
Per quanto riguarda le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette, le riviste musicali, affidate alla tutela delle Sezioni “Lirica” e “DOR” (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive), la Sezione Musica tutela anche i cosiddetti “brani staccati”, utilizzati autonomamente rispetto alle opere drammatico-musicali nella loro versione integrale.
A tal proposito, particolare rilevanza assume l’amministrazione della sezione Musica dei diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione meccanica delle opere.
Non rientrano invece nell’amministrazione di detta Sezione altri tipi di diritti, come quelli di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione.
Quanto riportato nell’articolo precedente di questa rubrica, ora acquisisce corpo e maggior significato giustificando così quanto statuito e riconosciuto anche a livello giuridico e legale in merito al ruolo attribuito alla SIAE.
Invero, è proprio per l’esigenza di quell’interesse generale, e, dunque, pubblico, di fornire adeguata protezione al diritto d’autore e ad altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto la rilevanza di tale funzione da non poterla affidare alle cura private e privatistiche e di dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia civili sia penali.
È proprio secondo questo principio che chiunque utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla SIAE – Sezione Musica è obbligato ad ottenerne la preventiva autorizzazione rendendo l’utilizzazione abusiva delle opere un reato penalmente perseguibile e perseguito.
Inoltre, è doveroso tenere presente come tal sorta di tutela offerta dalla SIAE si estende anche oltre i confini nazionali grazie ai contratti di reciproca rappresentanza che la SIAE stessa ha stretto con le Società d’Autori di altri Paesi esteri.
Infatti, è proprio in conformità a tali accordi che intercorrono tra le Società di autori consociate nella Confedération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) – confederazione di natura privatistica a cui prendono parte un elevato numero di associazioni di tutti i Paesi del mondo – che ogni associazione di carattere simile alla SIAE ha il solo ed importante scopo di svolgere i propri compiti volti alla tutela del diritto d’autore.
Pertanto, sulla base di quanto appena descritto ogni Paese estero in base a proprie normative, regole e tariffe, provvede ad amministrare nel proprio territorio anche il repertorio tutelato dalla medesima SIAE assimilando gli associati SIAE ai propri.
A tal fine, la SIAE ha predisposto numerose delegazioni o agenzie in detti Paesi volte proprio ad effettuare quell’attività di intermediazione appena descritta oltre a quella di coordinamento tra la propria normativa e l’adeguata tutela.
Infine, un accenno va fatto per il contrassegno, comunemente detto “bollino” che viene, o meglio deve essere applicato sul supporto stesso che contiene l’opera oltre che sul prodotto stesso.
La funzione di tale apposizione è da ricercarsi nell’ulteriore garanzia che si è ritenuto dover fornire sia a chi crea il prodotto sia al consumatore e alle autorità nazionali in merito alla legalità delle copie interessate.
Numerose norme interessano tale aspetto, ma per ora si ritiene sufficiente evidenziare lo scopo attribuito ed attribuibile a tale “bollino” quale quello di reprimere e sanzionare comportamenti illeciti quali la duplicazione abusiva, oltre alla distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale di prodotti non contrassegnati in tal modo per trarne profitto.
A riguardo di tale contrassegno e alla sua apposizione, ultimamente sono state sollevate alcune problematiche e perplessità i cui sviluppi a livello legale, procedurale nonché commerciale, non sono ancora propriamente definiti, ma daranno sicuramente di che discutere.


Chitarra Acustica, 9/2012, p. 12Come visto nel precedente articolo, la legge sul diritto d’autore riserva in via esclusiva alla SIAE l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale, interponendo la medesima società tra l’autore e la sua opera, o meglio i diritti ad essa connessi, per garantire la dovuta tutela sotto ogni profilo oltre a svolgere la funzione di archivio precedentemente meglio descritta.

Il logo SIAE
Occorre una precisazione, sicuramente nota a voi lettori: la SIAE è la società del diritto d’autore sotto ogni profilo dello stesso e, quindi, di ogni arte dovendo considerare la musica una parte del tutto.
Proprio per far fronte a tale varietà di esigenze, la stessa SIAE al suo interno è divisa in diverse sezioni tra cui, ovviamente, quella che qui più ci interessa, la sezione Musica.
Già da quanto sin qui trattato si può comprendere la complessità e la difficoltà di gestione della tutela di tal sorta di diritti rendendosi necessarie ulteriori sottodivisioni al fine di cercare un’accurata cura e considerazione degli stessi.
All’interno della sezione musica, infatti, la SIAE amministra i diritti concernenti le opere musicali, con o senza testo letterario sia di genere classico sia di genere leggero (per questo motivo gli interpreti che effettuano un programma musicale con esecuzioni dal vivo sono tenuti a compilare il noto modello 107/OR, meglio conosciuto come borderau).
Per quanto riguarda le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette, le riviste musicali, affidate alla tutela delle Sezioni “Lirica” e “DOR” (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive), la Sezione Musica tutela anche i cosiddetti “brani staccati”, utilizzati autonomamente rispetto alle opere drammatico-musicali nella loro versione integrale.
A tal proposito, particolare rilevanza assume l’amministrazione della sezione Musica dei diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione meccanica delle opere.
Non rientrano invece nell’amministrazione di detta Sezione altri tipi di diritti, come quelli di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione.
Quanto riportato nell’articolo precedente di questa rubrica, ora acquisisce corpo e maggior significato giustificando così quanto statuito e riconosciuto anche a livello giuridico e legale in merito al ruolo attribuito alla SIAE.
Invero, è proprio per l’esigenza di quell’interesse generale, e, dunque, pubblico, di fornire adeguata protezione al diritto d’autore e ad altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto la rilevanza di tale funzione da non poterla affidare alle cura private e privatistiche e di dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia civili sia penali.
È proprio secondo questo principio che chiunque utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla SIAE – Sezione Musica è obbligato ad ottenerne la preventiva autorizzazione rendendo l’utilizzazione abusiva delle opere un reato penalmente perseguibile e perseguito.
Inoltre, è doveroso tenere presente come tal sorta di tutela offerta dalla SIAE si estende anche oltre i confini nazionali grazie ai contratti di reciproca rappresentanza che la SIAE stessa ha stretto con le Società d’Autori di altri Paesi esteri.
Infatti, è proprio in conformità a tali accordi che intercorrono tra le Società di autori consociate nella Confedération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) – confederazione di natura privatistica a cui prendono parte un elevato numero di associazioni di tutti i Paesi del mondo – che ogni associazione di carattere simile alla SIAE ha il solo ed importante scopo di svolgere i propri compiti volti alla tutela del diritto d’autore.
Pertanto, sulla base di quanto appena descritto ogni Paese estero in base a proprie normative, regole e tariffe, provvede ad amministrare nel proprio territorio anche il repertorio tutelato dalla medesima SIAE assimilando gli associati SIAE ai propri.
A tal fine, la SIAE ha predisposto numerose delegazioni o agenzie in detti Paesi volte proprio ad effettuare quell’attività di intermediazione appena descritta oltre a quella di coordinamento tra la propria normativa e l’adeguata tutela.
Infine, un accenno va fatto per il contrassegno, comunemente detto “bollino” che viene, o meglio deve essere applicato sul supporto stesso che contiene l’opera oltre che sul prodotto stesso.
La funzione di tale apposizione è da ricercarsi nell’ulteriore garanzia che si è ritenuto dover fornire sia a chi crea il prodotto sia al consumatore e alle autorità nazionali in merito alla legalità delle copie interessate.
Numerose norme interessano tale aspetto, ma per ora si ritiene sufficiente evidenziare lo scopo attribuito ed attribuibile a tale “bollino” quale quello di reprimere e sanzionare comportamenti illeciti quali la duplicazione abusiva, oltre alla distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale di prodotti non contrassegnati in tal modo per trarne profitto.
A riguardo di tale contrassegno e alla sua apposizione, ultimamente sono state sollevate alcune problematiche e perplessità i cui sviluppi a livello legale, procedurale nonché commerciale, non sono ancora propriamente definiti, ma daranno sicuramente di che discutere.


Chitarra Acustica, 9/2012, p. 12

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