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Diritto d’autore – 7: L’opera e il suo supporto

Nei precedenti interventi si è accennato al contrassegno, comunemente detto ‘bollino’, che deve essere applicato sul supporto che contiene l’opera oltre che sul prodotto stesso. Con il presente articolo ci occuperemo proprio del supporto, su cui l’opera viene trasmessa al fine di poter far prendere corpo a quanto generato dall’ingegno dell’artista.

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Di recente, infatti, la riforma della legge sul diritto d’autore (D. Lgs. n. 68 del 2003) ha dedicato parte della sua attenzione a questo aspetto, apportando alcune modifiche a quanto sino a quel momento statuito.
In effetti, ci si è dovuti necessariamente confrontare con alcune realtà che, evidentemente, non potevano più essere tralasciate e che di certo non potevano prospettarsi al tempo in cui fu promulgata la legge sul diritto d’autore.
È stato, quindi, necessario rivisitare il diritto d’autore anche sotto questo aspetto con particolare riferimento ai supporti attraverso cui l’opera si materializza, effettuando più che una riforma sostanziale ciò che potrebbe definirsi come un adeguamento terminologico.
Il suddetto intervento legislativo ha infatti sostituito, nella sezione dedicata all’utilizzazione economica delle opere, la locuzione «Opere registrate su apparecchi meccanici» della precedente legge con l’espressione «Opere registrate su supporti».
Questa apparentemente piccola variante, però, nasconde un enorme sotteso rinnovamento, che permette di includere quanto sino a quel momento escluso o difficilmente riconducibile ai nuovi mezzi su cui l’opera dell’ingegno viene riprodotta, con l’inevitabile conseguenza di una tutela incerta se non del tutto mancante o comunque di difficile attuazione.
Si sono così abbandonate terminologie obsolete, come ad esempio «dischi fonografici», per poter cedere il passo a termini più attinenti alla realtà attuale, che possano ricomprendere ed associarsi all’evoluzione tecnologica che ha inevitabilmente coinvolto anche quanto di nostro interesse, ossia la musica.
Stante la variegata disponibilità di supporti su cui esprimere la propria arte e musica, peraltro in totale quanto necessaria sintonia al contenuto degli accordi internazionali GATT/TRIPS, si è scelto di utilizzare l’espressione «fonogrammi» chiarendo ed aggiornando l’oggetto della sottesa tutela.
Il termine «fonogramma», infatti, si riferisce a una serie di modalità su cui produrre e riprodurre il suono molto più ampia, tendenzialmente omnicomprensiva, che spazia dalle incisioni-registrazioni tradizionali sino a giungere alle forme più avanzate legate al formato digitale.
Si è volutamente utilizzato il termine produrre poiché, per quanto qui in analisi, è necessario compiere un’ulteriore differenziazione dei ruoli coinvolti nel processo creativo dell’opera e della sua utilizzazione, portando all’inevitabile conseguenza di uno ‘spezzettamento’ dei diritti correlati, volto allo scopo di fornire una maggiore tutela al contenuto dello stesso supporto e, dunque, della medesima opera creata.
Infatti, dovremmo distinguere l’autore dell’opera dal produttore di fonogrammi, dall’artista interprete e/o esecutore e i relativi diritti nascenti da tali figure.
Secondo la nuova formulazione della legge sul diritto d’autore, a quest’ultimo viene riconosciuto il diritto esclusivo di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata, come quello di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata oltre a poter eseguire pubblicamente e comunicare l’opera al pubblico mediante l’impego di qualunque supporto.
Inoltre un particolare rilievo, per quanto qui in trattazione, merita il nuovo enunciato dell’art. 72 della legge sul diritto d’autore che disciplina i diritti connessi riconosciuti in capo ai produttori di fonogrammi.
Secondo quanto così riformato e statuito deve intendersi «produttore di fonogrammi […] chi assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da un’interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni» e, con specifico riferimento ai diritti connessi e al medesimo riconosciuti, deve segnalarsi la previsione dell’esaurimento del diritto di distribuzione entro i confini della Comunità europea nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma, effettuata o consentita dal produttore di uno Stato membro.
In virtù dunque del modificato art. 72, salvi i diritti spettanti all’autore, possono riconoscersi come diritti esclusivi in capo al produttore l’autorizzazione della riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte con qualsiasi processo di duplicazione, oltre a quella della distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi (come precedentemente chiarito, il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore di uno Stato membro).
Sono inoltre da ricomprendere, nel novero dei suddetti diritti esclusivi del produttore di fonogrammi, l’autorizzare il noleggio e il prestito degli esemplari dei fonogrammi e la messa a disposizione del pubblico degli stessi fonogrammi, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Infine, trattandosi di diritti connessi all’utilizzazione economica dell’opera, un accenno è d’obbligo a quanto stabilito relativamente alla ripartizione dei compensi derivanti e spettanti dalla medesima.
Ai sensi dell’art. 73 l.d.a. si stabilisce chiaramente come sia il produttore, sia gli artisti interpreti e artisti esecutori – di cui parleremo più approfonditamente nel prossimo articolo – che hanno compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente  dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Ad eccezione di quanto appena detto, la riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, qualora ciò sia effettuato privatamente da una persona fisica per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, è ammessa. Invero, in tale ipotesi il compenso dovuto ai suddetti soggetti – autori, produttori di fonogrammi e artisti interpreti ed esecutori – deriva da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore secondo modalità variabili a seconda del supporto utilizzato.
Peraltro, ai fini della determinazione del compenso, si deve tenere in debita considerazione anche l’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater l.d.a, ossia le misure tecnologiche di protezione apponibili alla medesima opera, nonché la diversa incidenza della copia digitale rispetto a quella analogica.
Tale compenso, dovuto da chi fabbrica o importa per fini commerciali nel territorio dello Stato gli apparecchi e i supporti, verrà corrisposto alla SIAE la quale provvederà, al netto delle spese, alla ripartizione per il cinquanta per cento agli autori e la rimanente percentuale ai produttori dei fonogrammi stessi.

Andrea Petretto


Chitarra Acustica, 1/2013, pp. 12-13

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