La Società Italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.) nasce da un’esigenza di alcuni intellettuali dell’Ottocento (tra tutti: Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis, Cesare Lombroso, Marca Praga, Giovanni Verga e Giuseppe Verdi) di vedere tutelati i diritti delle proprie opere in qualità di autori e/o editori. Grazie all’apporto di personaggi come quelli appena citati, il cui nome e relativa importanza risultano sufficienti a farne comprendere la rilevanza, si giunse alla creazione nel 1882 di un’associazione – la S.I.A.E. appunto – che era volta alla tutela dei diritti delle opere frutto del proprio ingegno e che, nel 1891, giunse a ottenere il riconoscimento di ente morale.
Una svolta di importanza non solo storica avvenne nel 1926 quando la sede della S.I.A.E. da Milano venne spostata a Roma, dove è rimasta sino ai giorni nostri, per aderire così alla Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs che riunisce le Società di autori di tutto il mondo.
Rapportando quanto appena descritto al tempo in cui venne attuato e alle conseguenze, anche odierne, che ha avuto nel mondo artistico ed editoriale, merita particolare attenzione la portata innovativa e la lungimiranza della classe intellettuale italiana di fine Ottocento e dei primi del Novecento.
Successivamente, dunque, la S.I.A.E. diventa e viene definita come un ente pubblico economico a base associativa, delineando così la natura della stessa non come società, bensì come ente associativo al fine di riprendere e mantenere il senso e significato più nobile dall’accezione latina del termine societas.
Entrando un po’ più nello specifico, l’art. 180 l.d.a. (legge sul diritto d’autore – vedi Chitarra Acustica n. 6/2011) riserva in via esclusiva alla S.I.A.E. l’attività di intermediazione nel settore della proprietà intellettuale.
In altre parole, la S.I.A.E. si interpone tra l’autore e la sua opera, o meglio i diritti ad essa connessi, al fine di vederla tutelata sotto il profilo economico e di utilizzazione della stessa.
In effetti, mediante questa principale attività la S.I.A.E. concede, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, le licenze e le autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate e per reperire così i proventi derivanti da queste, al fine di procedere poi alla ripartizione degli stessi nei confronti degli aventi diritto.
A tal proposito un ulteriore peculiare aspetto riservato alla S.I.A.E. è l’esercizio del diritto esclusivo di riutilizzare la trasmissione via cavo, mentre per i detentori dei diritti connessi interviene l’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (I.M.A.I.E.).
L’importanza della collaborazione di queste società si nota nell’operatività della loro tutela anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
Nel contempo la s.i.a.e. svolge una funzione che potrebbe essere definita di archivio. Infatti, la stessa gestisce il servizio di deposito delle opere inedite, quali copioni, opere audiovisive, software e ogni altro esemplare di opera di ingegno.
Importante è sapere che questo deposito – avente una valenza quinquennale rinnovabile per una pari durata – ha carattere privato e viene fornito al solo fine di costituire una prova documentale di esistenza dell’opera alla data del deposito nell’interesse del depositante.
Il fatto di effettuare un deposito, però, non dà alcun diritto per l’iscrizione alla s.i.a.e. o per la tutela dell’opera da parte della società, che non assume alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità in ordine ad eventuali plagi o illecite utilizzazioni.
È, inoltre, doveroso informare come nessuno sia obbligato ad affidarsi per la gestione e la tutela dei propri diritti alla s.i.a.e., ma se l’autore ritiene di doversi rivolgere a qualcuno in tal senso, si è poi costretti ad affidarsi alla s.i.a.e..
Questo tipo di monopolio legale riservato alla s.i.a.e. ha suscitato qualche problema a livello di legittimità, ma la Corte Costituzionale – chiamata ad esprimersi anche da non molto in merito – si è espressa sempre in maniera univoca, ritenendo che la posizione attribuita alla s.i.a.e. sia giustificata dall’esigenza di un interesse generale e, dunque, pubblico, di adeguata protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto talmente rilevante da non poterla affidare alle cura private e privatistiche e dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia civili, sia penali.
È in base a questo principio che la S.I.A.E. viene legittimata ad agire con ogni mezzo per la tutela degli interessi degli autori, in virtù di uno specifico mandato e del riconoscimento di cui all’art. 180 l.d.a. che si esplica non solo nella protezione dei diritti dei loro autori, ma anche nella funzione di promozione della cultura e nella diffusione delle opere di ingegno di carattere creativo.
Come sopra accennato la Corte Costituzionale ha, peraltro, osservato che l’esclusività dell’attività di intermediazione accordata alla s.i.a.e. dall’art. 180 l.d.a. non preclude, all’autore che ne abbia volontà e soprattutto possibilità, la protezione e l’esercizio diretto dei propri diritti pur senza servirsi dell’organizzazione della s.i.a.e., anche se in alcuni casi come quello della musica è a dir poco difficoltoso controllare il tempo, il luogo e la corretta modalità di esecuzione delle opere.
Andrea Petretto
Chitarra Acustica, 6/2012, p. 8