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Diritto d’autore (19) – Il caso di “Prendi questa mano zingara”: furto… o amore?

(di Andrea Petretto) – In questo articolo tratteremo della problematica legata al sempre attuale tema del plagio. La riflessione prende spunto da una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto per oggetto una vicenda riguardante Francesco De Gregori, il quale con la propria canzone “Prendi questa mano zingara” sarebbe, secondo la sua controparte, incorso nel plagio della canzone “Zingara”, i cui testi e musica erano stati scritti da Luigi Albertelli ed Enrico Riccardi.

Iva Zanicchi al festival di Sanremo del 1969
Iva Zanicchi al festival di Sanremo del 1969

Prima di entrare nel vivo della questione è bene precisare come nel linguaggio comune, e per quanto qui di interesse, venga definita plagio l’imitazione o la copia, sotto i più diversi aspetti, di un’opera precedentemente creata e dunque sottoposta a tutela dalle vigenti norme del diritto d’autore, caratterizzandosi per ciò che viene impropriamente definito come ‘furto letterario’, anche se in realtà è possibile plagiare musica, immagini e – soprattutto – idee, oltre al fatto di come possa esserci plagio senza furto.
È anche doveroso ribadire come il plagio, nell’accezione appena richiamata, sia un reato che consiste nell’illecita appropriazione della paternità di un’opera dell’ingegno altrui, tramite copia totale o parziale, e nella successiva presentazione al pubblico di questo risultato sotto proprio nome, seppure per l’appunto frutto dell’ingegno altrui.
Ciò detto, bisogna da subito ricordare le difficoltà nella dimostrazione del reale verificarsi di questa casistica, vista – ad eccezione della precisa riproduzione di quanto in precedenza creato da altri, la cosiddetta riproduzione abusiva – l’inevitabile e sempre presente influenza del contesto culturale in cui l’autore opera, nonché la contaminazione e l’ispirazione a creazioni precedenti cui la creazione artistica è altrettanto inevitabilmente sottoposta, essendo questo necessariamente il presupposto di base di qualunque opera, contemporanea e non.

Peraltro tale aspetto diventa tanto più presente nell’era in cui viviamo, rendendo ulteriormente difficile questa attestazione, se lo si avvicina a circostanze come ad esempio il copyleft, in cui è permesso al fruitore di riutilizzare l’opera, nonché di modificarla e di metterla anche a disposizione di altri fruitori. A questo riguardo si vedano gli articoli precedenti di questa rubrica come “Il pubblico dominio” e “Le licenze Creative Commons (CC): un’alternativa”, rispettivamente nei numeri di luglio scorso e di dicembre 2014 e marzo 2015.
Nonostante queste particolarità il plagio comunque permane, così come il conseguente reato (anche se inconsapevolmente commesso) di chi imita, copia, plagia, rielabora, ristruttura un’opera qualunque essa sia, spacciandola per propria quale frutto di proprie idee e lavoro.

Gli esempi di plagio sono moltissimi e tutti molto controversi, rimanendo il plagio considerato come il più grave dei crimini intellettuali dalla maggior parte dei musicisti, degli scrittori, degli insegnanti e persino dal pubblico in generale.
Volendo semplificare, potremmo dire che l’occultamento è il cuore del plagio. Infatti, per poter parlare di plagio è necessario che il copiare, oltre a essere ingannevole e quindi fuorviante per il pubblico a cui è rivolta l’opera, carpisca la fiducia del pubblico stesso: chi compra un disco (intendendo con questo termine un’opera musicale) è convinto che l’opera del plagiatore sia originale, così come il lettore che acquista un libro lo fa essendo convinto che l’opera del plagiatore sia originale.

È in questo contesto che si inserisce la sentenza sopra richiamata e presa a spunto per la presente riflessione, sentenza che nella fattispecie ritiene quanto operato da Francesco De Gregori una modesta ‘variazione’ data a una parte del testo riprodotto.
De Gregori, infatti, era stato accusato di aver indebitamente copiato il testo della canzone “Zingara”, cantata da Bobby Solo e Iva Zanicchi con i testi e la musica scritti da Luigi Albertelli ed Enrico Riccardi, nella sua “Prendi questa mano zingara”, dall’evidente richiamo in particolare nei versi in cui dice «[…] prendi questa mano zingara, dimmi pure che futuro avrò […]» anziché (nella versione Albertelli-Riccardi) «[…] prendi questa mano zingara, dimmi che destino avrò[…]».

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non esservi alcun plagio, o copiatura che dir si voglia, vista la completa diversità del testo letterario nella parte rimanente della canzone, non ritenendo quindi sufficiente riproporre un semplice ritornello per potersi richiamare al plagio.
Apprezzabile dunque il lavoro di analisi eseguito dal Collegio giudicante, che allo scopo di verificare il possibile inganno e in perfetta linea con quanto richiesto in casi del genere – lasciando qualche perplessità sull’operato del giudice di prime cure – ha comparato le due opere in questione nella loro interezza.

La stessa Suprema Corte, infatti, all’esito di questo studio è giunta alla conclusione di come non si potesse ravvisare un plagio, visto che tutto il resto del testo della canzone non aveva altri punti in comune con la versione precedente, trattando tematiche completamente diverse da questa, e che – a ulteriore sostegno della posizione assunta – anche le parti musicali erano totalmente diverse tra loro.<
Al di là della evidente identità della frase posta al centro della controversia, dunque, si è giunti alla conclusione di come il nuovo testo e la nuova canzone abbiano compiuto una trattazione di tematiche completamente diverse da quella originaria.

Il ‘caso’ quindi ci porta anche a prendere ulteriore coscienza – tutt’altro che nuova, potendosi anzi dire da sempre esistente – di come sia difficile, per non dire impossibile, non subire il condizionamento anche inconsapevole di quanto posto già in essere, così come di ciò che abbiamo studiato ed evidentemente assimilato. È di fatto impossibile prescindere dai nostri predecessori, dovendo inevitabilmente confrontarsi con questi e trovare un qualche filo conduttore pure nei movimenti più innovativi e sconvolgenti, all’interno dei quali si scoprono ulteriori semi per nuove avanguardie e innovazioni.
Allo stesso modo, tornando alla vicenda qui in esempio, è chiaro come si sia voluto attingere a un ‘gusto’ e a un significato già definito e assimilato anche dall’ascoltatore, ma con il chiaro scopo di creare un qualcosa di nuovo, dal significato e indirizzo diverso, utilizzando certo quanto precedentemente eseguito come una sorta di trampolino e aiuto, evitando di doversi servire di altri mezzi (parole e/o note che siano) per poter giungere nei tempi di una canzone a un risultato nuovo e diverso.

È anche chiaro come questo modus operandi richieda attenzione e studio, aumentando le difficoltà già elevate nello stabilire la presenza o meno di qualche violazione; da cui scaturisce la necessaria e sempre più rigorosa analisi e cautela per la tutela del diritto d’autore, allo scopo di proteggere ‘l’essenza’ dell’opera e dovendo obbligatoriamente ritenere la corretta applicazione del diritto d’autore un elemento distintivo di rispetto e di società civile.

Riteniamo così di poter concludere con una simbolica citazione, che vale anche nel nostro amato ambito (musicale): «I poeti immaturi imitano; i maturi rubano; i cattivi poeti svisano ciò che prendono e i buoni lo trasformano in qualcosa di migliore o almeno diverso. Il buon poeta salda il suo furto in un complesso di sensi che è unico, interamente diverso da ciò da cui è avulso; il cattivo lo getta in qualcosa che non ha coesione. Un buon poeta prenderà di solito a prestito da autori remoti nel tempo, o diversi per lingua o interesse[…]» (T.S. Eliot, “Philip Massinger”, in Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e la critica, ed. or. 1921).

legale@chitarra-acustica.net

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